Sezione: Atti generali

Articolo 12, comma 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

29 Giu 2023
Codice di comportamento
Codice di comportamento per i consiglieri e per i dipendenti
Leggi di più  
29 Giu 2023
Codice disciplinare
Si rimanda al contratto nazionale delle funzioni centrali, di cui si allega copia nella presente…
Leggi di più  
29 Giu 2023
Regolamenti
I regolamenti generali applicati dall’ordine sono quelli del CONAF a cui si rimanda Regolamenti
Leggi di più  
29 Giu 2023
Codice deontologico
Si rimanda al sito del CONAF ente nazionale degli ordini dei Dottori Agronomi, il quale…
Leggi di più